i Terreni di Sanseverino

bottiIl Comune di San Severino Marche ha il suo vino Doc. In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Denominazione di origine controllata “I terreni di Sanseverino”. Quattro le tipologie: Rosso, Rosso superiore, Rosso passito e Moro. Questi vini devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: per il Rosso, il Rosso superiore e il Rosso passito, un minimo del 50% di Vernaccia nera e, fino a un massimo del 50%, tutte le varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione; per la tipologia “Moro”, invece, un minimo del 50% di Montepulciano e, fino a un massimo del 50%, tutte le varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione.

Norme per la viticoltura Il disciplinare stabilisce anche una serie di prescrizioni per l’ottenimento della Doc. Ad esempio, sono ritenuti idonei alla produzione de “I terreni di Sanseverino” esclusivamente i vigneti posti a una quota inferiore ai 500 metri sul livello del mare, mentre per i nuovi impianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3 mila. Ed ancora: “I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura ? si legge nel disciplinare ? devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-agronomica. Sono ammessi per i nuovi impianti le forme di allevamento in parete anche con cordone permanente. E’ vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l’irrigazione di soccorso”. Viene anche stabilita la produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale. Per il “Rosso” sono previste fino a 9 tonnellate di uva per ciascun ettaro, con l’11,50% di titolo alcolometrico; per il Rosso superiore 8 tonnellate e il 12%; per il Rosso passito 8 tonnellate e il 12%; infine, per il Moro 8 tonnellate e il 12%. La resa massimo dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tali limiti decade il diritto alla Doc per tutto il prodotto. Per la tipologia “passito” la resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 43%.

Norme per la vinificazione Anche in questo caso la Gazzetta Ufficiale definisce, nei dettagli, tutto ciò che occorre rispettare per l’ottenimento del marchio Doc. Innanzi tutto, le operazioni di vinificazione, compresi l’invecchiamento obbligatorio e l’appassimento, devono essere effettuate all’interno del territorio comunale di San Severino Marche. Soltanto dietro espressa autorizzazione del Ministero o del Comitato nazionale per la tutela delle Doc, queste procedure potranno essere effettate in cantine situate nei Comuni limitrofi che siano comunque pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione de “I terreni di Sanseverino”. Per le uve destinate alla realizzazione del “Rosso passito” il disciplinare prevede che le operazioni di appassimento possono essere fatte in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igrotermocondizionati oppure sottoposti a ventilazione forzata fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l. Il periodo di appassimento può protrarsi fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia e la vinificazione non deve essere comunque anteriore al 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve. La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno due anni. Infine, prima di essere immessi sul mercato i vini Doc di San Severino devono avere un periodo minimo di invecchiamento: a partire sempre dal 1° dicembre successivo alla vendemmia sono previsti 18 mesi per il Rosso, 24 mesi per il Rosso superiore e il Rosso passito, 18 mesi per il Moro.

Caratteristiche al consumo Il Rosso de “I terreni di Sanseverino” deve avere un colore rosso rubino; un sapore sapido, armonico, tipico, caratteristico; un odore gradevole, complesso; un titolo alcolometrico pari al 12% del volume e un’acidità totale minima di 4,5 g/l. Il Rosso superiore invece deve rispettare queste caratteristiche: colore rosso rubino intenso; sapore sapido, armonico, tipico, caratteristico; odore gradevole e complesso; un titolo alcolometrico pari al 12,50% e un’acidità totale minima di 4,5 g/l. Il Rosso passito è di colore rosso rubino chiaro tendente al granato; ha un odore intenso, caratteristico dell’appassimento; un sapore vellutato, gradevolmente amabile o dolce; il suo titolo alcolometrico supera la soglia minima del 15,50% con un’acidità totale di 4,5 g/l (mentre l’acidità volatile corretta sarà al massimo di 1,5 g/l). Infine, il “Moro” risponde a un colore rosso rubino intenso, a un sapore armonico, talvolta di frutta rossa, a un odore complesso e gradevole; titolo alcolometrico 12,50%, acidità totale 4,5 g/l. In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore delle varie tipologie di vino potrà rilevare un lieve sentore di legno.

Etichettatura e confezionamento Nell’etichetta vi è scritto “I terreni di Sanseverino”, con l’indicazione delle caratteristiche del vino ed eventuali nomi, ragioni sociali, marchi privati relativi al produttore. E’ obbligatorio riportare l’annata di produzione delle uve. Per l’immissione al consumo, invece, sono ammessi recipienti fino a 5 litri. Il solo “passito” deve essere commercializzato in bottiglie di capacità non superiori a 0,750 litri. Per tutte le tipologie è escluso l’utilizzo del tappo a corona, mentre il tappo a vite può essere usato soltanto per i recipienti da 5 litri o per quelli di volume nominale fino a 0,375 litri.

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